Art. 6.
(Personale della provincia
dell'Arcipelago toscano).

      1. È assegnato alla provincia dell'Arcipelago toscano, sulla base della ripartizione

 

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di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, il personale proveniente dagli enti territoriali che gestiscono i servizi sul territorio della provincia stessa, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di mobilità.